PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
PATTO CIVILE DI SOLIDARIETÀ

Art. 1.
(Oggetto).

      1. La presente legge reca disposizioni in materia di patto civile di solidarietà e di famiglia di fatto.

Art. 2.
(Patto civile di solidarietà).

      1. Il patto civile di solidarietà, di seguito denominato «patto civile», è l'accordo concluso tra due persone fisiche maggiorenni, di sesso differente o del medesimo sesso, di seguito denominate «contraenti», per organizzare la loro vita in comune.
      2. I contraenti del patto civile si prestano, per i bisogni della vita in comune, reciproco aiuto morale e materiale. Le modalità di tale aiuto sono fissate dal patto civile.

Art. 3.
(Registro dei patti civili).

      1. Presso l'ufficio di stato civile di ogni comune è istituito il registro dei patti civili.
      2. Il sindaco, o un suo delegato, provvede alla regolare tenuta delle registrazioni, delle variazioni e delle cessazioni dei patti civili nel registro di cui al comma 1.

Art. 4.
(Procedura e certificazione del patto civile).

      1. Le persone che contraggono il patto civile presentano una dichiarazione con

 

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giunta presso l'ufficio di stato civile del comune in cui hanno o intendono stabilire il domicilio o la residenza.
      2. Il patto civile è certificato dall'ufficiale di stato civile, il quale accerta l'assenza delle cause di impedimento di cui all'articolo 5 e il rispetto delle norme relative ai cittadini stranieri previste dall'articolo 9.
      3. Su richiesta degli interessati l'ufficiale di stato civile dà atto delle iscrizioni nel registro dei patti civili.
      4. Il patto civile è certificato dal relativo documento attestante lo stato di unione tra i contraenti. Il documento deve contenere:

          a) i dati anagrafici nonché la residenza o il domicilio dei contraenti;

          b) i dati anagrafici degli eventuali figli;

          c) l'indicazione del regime patrimoniale.

Art. 5.
(Cause di impedimento della certificazione del patto civile).

      1. A pena di nullità il patto civile non può essere sottoscritto:

          a) se uno o entrambi i contraenti è vincolato da un precedente matrimonio, salvo che sia intervenuta la cessazione degli effetti civili, o da un altro patto civile;

          b) se sussistono i vincoli di parentela di cui all'articolo 87 del codice civile;

          c) se sussistono le cause di cui agli articoli 85 e 88 del codice civile.

Art. 6.
(Cessazione e scioglimento del patto civile).

      1. Il patto civile cessa i suoi effetti per le seguenti cause:

          a) per comune accordo dei contraenti, mediante una dichiarazione consensuale di separazione resa all'ufficiale di stato civile;

 

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          b) per volontà unilaterale, mediante domanda di separazione presentata da uno dei contraenti all'ufficiale di stato civile il quale, nei cinque giorni successivi alla data del deposito, la notifica nel luogo di domicilio o di residenza dell'altro contraente. Nel caso di separazione gli effetti del patto civile sono transitoriamente protratti per un anno dalla data della domanda. La richiesta di separazione, entro il medesimo anno, può essere ritirata e, in tale caso, il patto civile è ricostituito;

          c) per decesso di uno dei contraenti;

          d) per matrimonio di uno o di entrambi i contraenti.

      2. A seguito della cessazione del patto civile uno dei contraenti può fare richiesta al giudice competente per chiedere la determinazione di un assegno di mantenimento quando non ha mezzi adeguati o non è in grado di procurarseli per ragioni obiettive. Il giudice, tenuto conto delle condizioni e del contributo personale ed economico dato da ciascuno dei contraenti, del reddito di entrambi, delle circostanze e dell'entità del bisogno, può disporre l'obbligo di corrispondere periodicamente a favore dell'altro contraente tale assegno. La sentenza stabilisce altresì un criterio di adeguamento automatico dell'assegno con riferimento agli indicatori di svalutazione monetaria. Su accordo dei contraenti la corresponsione dell'assegno può avvenire in una unica soluzione.
      3. Su istanza di uno dei contraenti, o consensualmente, può essere richiesta, se mutano le condizioni del beneficiario o della parte obbligata, la modifica del provvedimento di cui al comma 2 adottato dal giudice.
      4. Il diritto all'assegno di cui al comma 2 cessa se la parte beneficiaria ripristina il patto civile, ai sensi del comma 1, lettera b), contrae matrimonio o un nuovo patto civile.
      5. In caso di cessazione del patto civile, i contraenti procedono consensualmente alla divisione dei beni di proprietà comune che risultano dal loro patto civile. In mancanza di accordo il giudice determina

 

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le conseguenze patrimoniali della cessazione della convivenza, senza pregiudizio del risarcimento del danno eventualmente subìto da uno dei contraenti.

Art. 7.
(Regime patrimoniale).

      1. I contraenti del patto civile regolano, con convenzione stipulata all'atto della registrazione ai sensi dell'articolo 3, i loro rapporti patrimoniali. A tale fine, in assenza di espressa volontà contraria, essi conservano la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante l'unione di patto civile.
      2. I contraenti possono convenire in qualsiasi momento, mediante diversa convenzione, la contitolarità dei beni acquistati insieme o separatamente durante l'unione di patto civile, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali.

Art. 8.
(Doveri verso i figli).

      1. I figli dei contraenti del patto civile nati durante la convivenza hanno gli stessi diritti spettanti ai figli nati durante il matrimonio.
      2. Nel caso di separazione, riguardo ai figli, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 155 del codice civile.

Art. 9.
(Disposizioni relative ai cittadini stranieri).

      1. Possono contrarre il patto civile con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o con cittadini stranieri residenti in Italia, gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale.
      2. Il cittadino straniero contraente il patto civile acquista la residenza in Italia.

 

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Art. 10.
(Adozione e affidamento).

      1. Ai contraenti del patto civile di sesso differente, conviventi da almeno tre anni, sono consentiti l'adozione e l'affidamento di minori, con le procedure e le modalità stabilite dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni.

Art. 11.
(Posizione anagrafica).

      1. La posizione relativa di contraente del patto civile è equiparata a quella di membro di famiglia iscritto all'anagrafe della popolazione residente di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni.

Art. 12.
(Disposizioni in materia fiscale, assicurativa, previdenziale, assistenziale e di diritti di successione).

      1. Ai contraenti del patto civile sono riconosciuti i diritti, le facoltà, i benefìci e le conseguenze derivanti dall'applicazione di leggi e di regolamenti a favore del nucleo familiare, dei coniugi o del coniuge relativi a disposizioni fiscali, previdenziali e assistenziali, compresi il riconoscimento della pensione di reversibilità e l'accesso alle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale e socio-sanitaria.
      2. Ogni riferimento al coniuge o ai coniugi in materia di successione legittima è esteso ai contraenti del patto civile.
      3. In caso di decesso di uno dei contraenti del patto civile derivante da fatto illecito, per il risarcimento del danno al contraente superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il coniuge superstite ai sensi della legislazione vigente in materia.

 

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Art. 13.
(Disposizioni in materia di lavoro).

      1. Ai contraenti del patto civile sono riconosciuti i medesimi diritti, facoltà e benefìci in materia di occupazione e di lavoro, sia dipendente che autonomo, previsti per i coniugi o il coniuge del lavoratore, stabiliti da leggi, regolamenti, accordi o contratti collettivi e individuali di lavoro, nonché le disposizioni in materia di permessi o di congedi parentali, familiari e formativi, di maternità e di paternità.

Capo II
FAMIGLIA DI FATTO

Art. 14.
(Famiglia di fatto).

      1. La famiglia di fatto è una convivenza caratterizzata da una unione che presenta caratteri di continuità e di stabilità tra due persone maggiorenni, di sesso differente o dello stesso sesso, che vivono in coppia.

Art. 15.
(Iscrizione anagrafica).

      1. A seguito di dichiarazione dei conviventi davanti all'ufficiale di stato civile del comune di residenza, rilasciata da entrambi, il comune provvede, su richiesta delle parti, all'iscrizione anagrafica della convivenza perdurante da almeno un anno.
      2. Nel caso di dichiarazione di una delle parti della cessazione della convivenza, l'ufficiale di stato civile notifica, entro dieci giorni, copia della predetta dichiarazione all'altro convivente e provvede all'aggiornamento della posizione anagrafica.

Art. 16.
(Rilevanza della convivenza).

      1. Entrambi i conviventi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze

 

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e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia di fatto.

Art. 17.
(Rapporti patrimoniali).

      1. Con accordi stipulati tra i conviventi sono regolamentati i rapporti patrimoniali, le modalità e i tempi della contribuzione reciproca alle spese comuni della convivenza e dell'abitazione familiare, ivi comprese le conseguenze sul piano economico della cessazione della convivenza.
      2. In assenza di espressa pattuizione tra le parti trova applicazione l'articolo 2034 del codice civile in materia di obbligazione naturale.

Art. 18.
(Provvedimenti relativi ai figli).

      1. In caso di cessazione della convivenza o di volontà unilaterale di una delle parti di far venire meno il rapporto di convivenza, le parti possono rivolgersi al giudice al fine di ottenere l'affidamento dei figli minori e la determinazione di un assegno quale contributo per il loro mantenimento a carico del genitore non affidatario.
      2. L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al convivente a cui vengono affidati i figli o con il quale i figli maggiorenni convivono.

Capo III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19.
(Modifica all'articolo 3 della legge
1o dicembre 1970, n. 898).

      1. Alla lettera b) del numero 2) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».

 

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Art. 20.
(Modifica all'articolo 191 del codice civile).

      1. All'articolo 191 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Nel caso di separazione personale, la comunione dei coniugi si scioglie nel momento in cui, in sede di udienza presidenziale, il presidente autorizza i coniugi a vivere separati».

Art. 21.
(Successione nel contratto di locazione),

      1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sostituito dal seguente:

      «In caso di morte del conduttore gli succedono nel contratto il coniuge, il contraente del patto civile di solidarietà o il convivente al momento del decesso, gli eredi ed i parenti e gli affini con lui abitualmente conviventi».

Art. 22.
(Impresa familiare).

      1. Il terzo comma dell'articolo 230-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, il contraente del patto civile di solidarietà o il convivente, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, il contraente del patto civile di solidarietà o il convivente, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado».

Art. 23.
(Maltrattamenti in famiglia
o verso fanciulli).

      1. Il primo comma dell'articolo 572 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Chiunque, fuori dai casi indicati nell'articolo 571, maltratta una persona della

 

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famiglia, ivi compreso il contraente del patto civile di solidarietà o il convivente, o un minore di anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni».

Art. 24.
(Estensione della definizione di prossimi congiunti).

      1. Il quarto comma dell'articolo 307 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Agli effetti della legge penale, si intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, il contraente del patto civile di solidarietà o il convivente, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti. Tuttavia, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole».

Art. 25.
(Risarcimento del danno).

      1. In caso di decesso del contraente del patto civile o del convivente, derivante da fatto illecito, il giudice, su richiesta dell'altro contraente o convivente, può porre a carico degli eredi, cui è stato liquidato il risarcimento del danno, un assegno periodico o in una unica soluzione a favore del richiedente, in relazione all'entità del risarcimento, alla durata della convivenza e ai bisogni del beneficiario.

Art. 26.
(Estensione dei casi di non punibilità).

      1. Dopo il numero 1) del primo comma dell'articolo 649 del codice penale, è inserito il seguente:

      «1-bis) del contraente del patto civile di solidarietà o del convivente;».

 

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Art. 27.
(Obbligazione alimentare).

      1. Dopo il numero 2) dell'articolo 433 del codice civile, è inserito il seguente:

      «2-bis) il contraente del patto civile di solidarietà o il convivente;».

Art. 28.
(Violazione degli obblighi di assistenza
familiare).

      1. Il primo comma dell'articolo 570 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Chiunque, abbandonando il domicilio domestico o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale della famiglia, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, o alla qualità di coniuge, di contraente del patto civile di solidarietà o di convivente, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da euro centotre a euro milletrentadue».

      2. Il numero 2) del secondo comma dell'articolo 570 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti, al coniuge il quale non sia legalmente separato per sua colpa, al contraente del patto civile di solidarietà o al convivente».

Art. 29.
(Disposizioni fiscali).

      1. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti derivanti dall'attuazione della presente legge sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra tassa e imposta, nonché dai diritti di notifica, di cancelleria e di copia.